Il
testo completo per aderire a "Tempo Zero - Programma
Partnership"
Accordo sulla regolamentazione della cooperazione tra la
"Società Partner Commerciale" e la "Società
Co-Operazioni Consulenza" operante per la "Associazione
fra Operatori Italiainnovazione".
I
firmatari del presente accordo hanno deciso, nell'ambito
delle rispettive finalità, di iniziare una cooperazione.
Per consentire a ciascuna delle parti il maggior godimento
possibile del successo derivante da questa unione, essi
sottoscrivono il seguente accordo:
Articolo
1
La
Società di Consulenza opera nella qualità di consulente di
marketing e di organizzazione aziendale a favore
dell'Associazione fra Operatori, secondo le previsioni
dell'accordo fra essi vigente. L'Associazione fra
Operatori è costituita ed opera secondo le previsioni dello
Statuto. Il Partner Commerciale si impegna a non definire
analogo o simile accordo anche con l'Associazione degli
Operatori.
La
Società di Consulenza richiede al Partner Commerciale di
acquistare o fornire beni o servizi dai/ai Soci dell'Associazione degli
Operatori alle condizioni appresso riportate. Gli ordini e
le conferme d'ordine saranno emessi ed inviati direttamente ed autonomamente
ai/dai
singoli Soci dell'Associazione al Partner Commerciale.
Il
Partner Commerciale potrà confermare o non confermare gli
ordini, così come accettare o non accettare di effettuare
forniture di beni o servizi, ciò nella Sua più totale
autonomia e discrezionalità. Il Partner Commerciale accetta
di effettuare o ricevere le forniture alle condizioni di
offerta in vigore presentata periodicamente alla Società di
Consulenza.
Articolo
2
Paragrafo
1.
Il
Partner Commerciale corrisponde alla Società di Consulenza
a titolo di retribuzione per l'attività svolta i seguenti
compensi:
a)
Per la prima frazione di anno solare l'importo forfettario
di Euro (...).
b)
Per gli anni successivi un compenso percentuale del (...)% (per
cento) calcolato sull'attività trimestrale delle consegne
di beni o servizi effettuate al/dal Partner Commerciale ai/dai Soci
dell'Associazione degli Operatori.
c)
Un importo forfettario dipendente dal fatturato annuo di
consegne di beni o servizi effettuate al/dal Partner
Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori ed il
cui ammontare viene indicato dal Partner Commerciale
nell'offerta in vigore per ogni singolo anno.
d)
Un compenso percentuale del (...)% ( per cento) calcolato sul
fatturato trimestrale delle consegne effettuate al/dal Partner
Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori.
e)
Un compenso aggiuntivo del (...)% (per cento) calcolato sul
fatturato trimestrale delle consegne effettuate al/dal Partner
Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori per beni o servizi
forniti in esclusiva ai Soci
dell'Associazione degli Operatori.
f)
Compensi superiori agl'importi od alle percentuali su
riportate vengono regolati in via speciale con accordi
specifici.
Paragrafo
2.
Gli
importi o le percentuali di cui al precedente paragrafo 1
vengono calcolati sul valore dei beni o servizi al netto di imposte, cioè
sull'importo imponibile delle fatture emesse al/dal Partner
Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori.
Paragrafo
3.
Appartengono
alla categoria degli affari oggetto di compenso del Partner
Commerciale alla Società di Consulenza tutti gli affari,
che i Soci dell'Associazione degli Operatori realizzano con
il Partner Commerciale. Soci dell'Associazione degli
Operatori vengono considerati tutti i nominativi, con
indirizzo e dati anagrafici fiscali, trasmessi
periodicamente dalla Società di Consulenza al Partner
Commerciale.
Paragrafo
4.
Il
giro di affari realizzato dai Soci dell'Associazione degli
Operatori deve venire remunerato dal Partner Commerciale
alla Società di Consulenza mensilmente, con un conguaglio al termine di
ogni trimestre e con eccezione del compenso forfettario
indicato al paragrafo 1, posizione a) che verrà corrisposto
contestualmente alla firma del presente Accordo.
Come
parametro di calcolo viene preso il giro d'affari in ogni
trimestre, senza tenere conto dei termini di pagamento. I
compensi verranno pagati senza alcuna detrazione alla
presentazione della fattura della Società di Consulenza. Il
pagamento dei compensi alle scadenze è indipendente dal
rispetto di eventuali impegni della Società di Consulenza nei confronti del
Cliente o del Fornitore non previsti nel
presente accordo.
Paragrafo
5.
Il
Partner Commerciale a Sua totale discrezione potrà decidere
di prendere parte all'amministrazione centralizzata
concordata tra la Società di Consulenza e primarie banche
europee a favore dell'Associazione degli Operatori. Per
quanto riguarda il fatturato registrato da tale
amministrazione centralizzata le banche si potranno
addossare nei confronti del Partner Commerciale uno star del
credere del 100% sulle pretese di pagamento verso i Soci
dell'Associazione, secondo contratti indipendenti dal
presente accordo. Per tutti i diritti e i servizi di detta
amministrazione centralizzata ivi compreso lo star del
credere il Partner Commerciale pagherà annualmente alla
Società di Consulenza gl'importi concordati con specifici
accordi.
Paragrafo
6.
Il
Partner Commerciale è tenuto a comunicare direttamente ogni
variazione dei prezzi di listino dei beni e dei servizi offerti/richiesti sia alla Società di Consulenza sia ai singoli Soci
dell'Associazione degli Operatori.
Il
Partner Commerciale si impegna ad effettuare/ricevere le forniture ai/dai
Soci dell'Associazione degli Operatori nel rispetto delle
proprie condizioni generali di vendita e consegna.
Articolo
3
Il
Partner Commerciale farà pervenire, entro sette giorni dal
termine di ogni trimestre, alla Società di Consulenza copia
dettagliata del giro di affari realizzato dai singoli Soci
dell' Associazione.
Trascorso
questo termine il Partner Commerciale accetta come base
valida di calcolo del compenso il fatturato comunicato dai
Soci dell'Associazione degli Operatori alla Società di
Consulenza. Le fatture emesse dalla Società di
Consulenza al Partner Commerciale devono essere pagate non
oltre il 30° giorno del mese successivo a quello scaduto.
Il
Partner Commerciale riconosce alla Società di Consulenza il
diritto di computare il rimborso dei compensi, in mora di
oltre 30 giorni, maturati dalla Società di Consulenza
stesso, chiedendo la detrazione ed il giro conto ai Soci
dell'Associazione degli Operatori dai crediti del Partner
Commerciale.
Articolo
4
Tutti
i diritti del presente accordo appartengono esclusivamente
alla Società di Consulenza. Il Partner Commerciale può
pagare con effetto liberatorio unicamente dietro ordine
della Società di Consulenza.
La
Società di Consulenza può in qualsiasi momento e di
propria iniziativa cedere a persone fisiche o giuridiche
tutti i diritti del presente Accordo oppure cedere i diritti
di riscossione dei compensi.
Articolo
5
Fintanto
che la Società di Consulenza stabilisce rapporti d'affari
tra il Partner Commerciale, l'Associazione degli Operatori e
persone terze fisiche o giuridiche, esso agisce secondo i
principi di un buon padre di famiglia. Essa non risponde di
danni, che risultano dal non rispetto dei contratti o delle
morosità tra terzi e Partner Commerciale.
Articolo
6
L'accordo
viene stipulato a tempo indeterminato. Esso è valido a
partire dalla data della firma e può essere disdetto da
ciascuna delle parti singolarmente entro il 30 giugno di
ogni anno. Lo scioglimento del contratto è attuato
solamente al termine (31 dicembre) dell'anno successivo.
Articolo
7
Accordi
accessori verbali non hanno validità. Se una delle
disposizioni viene invalidata per motivi giuridici, ciò non
sminuisce l'efficacia del contratto nella sua interezza.
Allo stesso modo modifiche successive di singole
disposizioni non sminuiscono la validità delle restanti
disposizioni.