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Tempo Zero
Distretto Co-Operazioni e Reti

Il testo completo per aderire a "Tempo Zero - Programma Partnership" 

Accordo sulla regolamentazione della cooperazione tra la "Società Partner Commerciale" e la "Società Co-Operazioni  Consulenza" operante per la "Associazione fra Operatori Italiainnovazione".

I firmatari del presente accordo hanno deciso, nell'ambito delle rispettive finalità, di iniziare una cooperazione. Per consentire a ciascuna delle parti il maggior godimento possibile del successo derivante da questa unione, essi sottoscrivono il seguente accordo:

Articolo 1
La Società di Consulenza opera nella qualità di consulente di marketing e di organizzazione aziendale a favore dell'Associazione fra Operatori, secondo le previsioni dell'accordo fra essi vigente. L'Associazione
fra Operatori è costituita ed opera secondo le previsioni dello Statuto. Il Partner Commerciale si impegna a non definire analogo o simile accordo anche con l'Associazione degli Operatori.
La Società di Consulenza richiede al Partner Commerciale di acquistare o fornire beni o servizi dai/ai Soci dell'Associazione degli Operatori alle condizioni appresso riportate. Gli ordini e le conferme d'ordine saranno emessi ed inviati direttamente ed autonomamente ai/dai singoli Soci dell'Associazione al Partner Commerciale.
Il Partner Commerciale potrà confermare o non confermare gli ordini, così come accettare o non accettare di effettuare forniture di beni o servizi, ciò nella Sua più totale autonomia e discrezionalità. Il Partner Commerciale accetta di effettuare o ricevere le forniture alle condizioni di offerta in vigore presentata periodicamente alla Società di Consulenza.

Articolo 2

Paragrafo 1.
Il Partner Commerciale corrisponde alla Società di Consulenza a titolo di retribuzione per l'attività svolta i seguenti compensi:
a) Per la prima frazione di anno solare l'importo forfettario di Euro (...).
b) Per gli anni successivi un compenso percentuale del (...)% (per cento) calcolato sull'attività trimestrale delle consegne di beni o servizi effettuate al/dal Partner Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori.
c) Un importo forfettario dipendente dal fatturato annuo di consegne di beni o servizi effettuate al/dal Partner Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori ed il cui ammontare viene indicato dal Partner Commerciale nell'offerta in vigore per ogni singolo anno.
d) Un compenso percentuale del (...)% ( per cento) calcolato sul fatturato trimestrale delle consegne effettuate al/dal Partner Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori.
e) Un compenso aggiuntivo del (...)% (per cento) calcolato sul fatturato trimestrale delle consegne effettuate al/dal Partner Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori per beni o servizi forniti in esclusiva ai Soci dell'Associazione degli Operatori.
f) Compensi superiori agl'importi od alle percentuali su riportate vengono regolati in via speciale con accordi specifici.

Paragrafo 2.
Gli importi o le percentuali di cui al precedente paragrafo 1 vengono calcolati sul valore dei beni o servizi al netto di imposte, cioè sull'importo imponibile delle fatture emesse al/dal Partner Commerciale ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori.

Paragrafo 3.
Appartengono alla categoria degli affari oggetto di compenso del Partner Commerciale alla Società di Consulenza tutti gli affari, che i Soci dell'Associazione degli Operatori realizzano con il Partner Commerciale. Soci dell'Associazione degli Operatori vengono considerati tutti i nominativi, con indirizzo e dati anagrafici fiscali, trasmessi periodicamente dalla Società di Consulenza al Partner Commerciale.

Paragrafo 4.
Il giro di affari realizzato dai Soci dell'Associazione degli Operatori deve venire remunerato dal Partner Commerciale alla Società di Consulenza mensilmente, con un conguaglio al termine di ogni trimestre e con eccezione del compenso forfettario indicato al paragrafo 1, posizione a) che verrà corrisposto contestualmente alla firma del presente Accordo.
Come parametro di calcolo viene preso il giro d'affari in ogni trimestre, senza tenere conto dei termini di pagamento. I compensi verranno pagati senza alcuna detrazione alla presentazione della fattura della Società di Consulenza. Il pagamento dei compensi alle scadenze è indipendente dal rispetto di eventuali impegni della Società di Consulenza nei confronti del Cliente o del Fornitore non previsti nel presente accordo.

Paragrafo 5.
Il Partner Commerciale a Sua totale discrezione potrà decidere di prendere parte all'amministrazione centralizzata concordata tra la Società di Consulenza e primarie banche europee a favore dell'Associazione degli Operatori. Per quanto riguarda il fatturato registrato da tale amministrazione centralizzata le banche si potranno addossare nei confronti del Partner Commerciale uno star del credere del 100% sulle pretese di pagamento verso i Soci dell'Associazione, secondo contratti indipendenti dal presente accordo. Per tutti i diritti e i servizi di detta amministrazione centralizzata ivi compreso lo star del credere il Partner Commerciale pagherà annualmente alla Società di Consulenza gl'importi concordati con specifici accordi.

Paragrafo 6.
Il Partner Commerciale è tenuto a comunicare direttamente ogni variazione dei prezzi di listino dei beni e dei servizi offerti/richiesti sia alla Società di Consulenza sia ai singoli Soci dell'Associazione degli Operatori.
Il Partner Commerciale si impegna ad effettuare/ricevere le forniture ai/dai Soci dell'Associazione degli Operatori nel rispetto delle proprie condizioni generali di vendita e consegna.

Articolo 3
Il Partner Commerciale farà pervenire, entro sette giorni dal termine di ogni trimestre, alla Società di Consulenza copia dettagliata del giro di affari realizzato dai singoli Soci dell' Associazione.
Trascorso questo termine il Partner Commerciale accetta come base valida di calcolo del compenso il fatturato comunicato dai Soci dell'Associazione degli Operatori alla Società di Consulenza.  Le fatture emesse dalla Società di Consulenza al Partner Commerciale devono essere pagate non oltre il 30° giorno del mese successivo a quello scaduto.
Il Partner Commerciale riconosce alla Società di Consulenza il diritto di computare il rimborso dei compensi, in mora di oltre 30 giorni, maturati dalla Società di Consulenza stesso, chiedendo la detrazione ed il giro conto ai Soci dell'Associazione degli Operatori dai crediti del Partner Commerciale.

Articolo 4
Tutti i diritti del presente accordo appartengono esclusivamente alla Società di Consulenza. Il Partner Commerciale può pagare con effetto liberatorio unicamente dietro ordine della Società di Consulenza.
La Società di Consulenza può in qualsiasi momento e di propria iniziativa cedere a persone fisiche o giuridiche tutti i diritti del presente Accordo oppure cedere i diritti di riscossione dei compensi.

Articolo 5
Fintanto che la Società di Consulenza stabilisce rapporti d'affari tra il Partner Commerciale, l'Associazione degli Operatori e persone terze fisiche o giuridiche, esso agisce secondo i principi di un buon padre di famiglia. Essa non risponde di danni, che risultano dal non rispetto dei contratti o delle morosità tra terzi e Partner Commerciale.

Articolo 6
L'accordo viene stipulato a tempo indeterminato. Esso è valido a partire dalla data della firma e può essere disdetto da ciascuna delle parti singolarmente entro il 30 giugno di ogni anno. Lo scioglimento del contratto è attuato solamente al termine (31 dicembre) dell'anno successivo.

Articolo 7
Accordi accessori verbali non hanno validità. Se una delle disposizioni viene invalidata per motivi giuridici, ciò non sminuisce l'efficacia del contratto nella sua interezza. Allo stesso modo modifiche successive di singole disposizioni non sminuiscono la validità delle restanti disposizioni.

Il Partner Commerciale

 

La "Società Co-Operazioni  Consulenza"

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