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Tempo Zero
Distretto
Co-Operazioni e Reti
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Il
testo completo del Contratto societario
Contratto
societario e Statuto
della Società in accomandita per Azioni Co-Operazioni e Reti Consulenza.
Indice |
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______________________ |
Articolo
1
Denominazione
La
denominazione della Società è: "Co-Operazioni e Reti Consulenza - Società in accomandita per azioni" - abbreviato
"S.C.C. in
acc.ta p.a."
Articolo
2
Sede della società
La
sede della società è registrata.
Articolo
3
Inizio e durata della società
1.
La società è registrata nell'albo delle imprese
commerciali.
2.
La società viene costituita a tempo indeterminato.
3.
L'uscita della società da parte di un socio non
comporta lo scioglimento della società. E' il socio
rinunciatario che in effetti esce dalla società al
momento dell'entrata in vigore della sua disdetta. I
soci rimanenti continuano la società.
4.
L'esercizio della società è regolato ad anno
solare.
Articolo
4
Oggetto della società
1.
Oggetto e scopo della società è la consulenza di
marketing per la cooperazione fra imprese e fra
imprese ed organizzazioni pubbliche e private nei vari
settori dell'area italiana ed estera. La società
assiste i soci e opera consulenza in questo settore.
2.
Nell'ambito di quanto consentito dalla legislazione
essa intraprende anche azioni di promozione in
comune, azioni di acquisto nonché tutte quelle
misure dirette al miglioramento degli obiettivi
imprenditoriali dei suoi soci accomandanti, di volta
in volta su incarico dei soci accomandatari, e in
conformità ai vigenti accordi contrattuali, alle
delibere e agli altri regolamenti societari.
3.
La società è autorizzata a prendere tutte quelle
misure, che sono necessarie o utili per il
raggiungimento dello scopo sociale. Essa può
istituire filiali sul territorio nazionale ed
all'estero; può partecipare a imprese nazionali ed
estere nonché allacciare rapporti anche di cooperazione
con altre imprese.
Articolo
5
Organismi societari
Organismo
supremo della società è l'assemblea dei soci. Il
secondo organismo è l'amministrazione.
Articolo
6
Soci della società
1.
La società accomandataria personalmente
responsabile non partecipa al capitale di
accomandita e al patrimonio dell'accomandita.
2.
La quota di ciascun socio accomandante assomma ad Euro
10.000,00 - (Euro diecimila/00) suddivisa in numero
20 quote parziali cadauna da Euro 500,00 - (Euro
cinquecento/00).
3.
Tutte le quote di partecipazione dei soci devono
essere conferite in contanti; è possibile
effettuare una compensazione con le prime
distribuzioni degli utili.
4.
I soci partecipano al patrimonio della società in
rapporto alla loro quota di socio accomandante. Tale
rapporto non può essere modificato né in caso di
obblighi dei soci verso la società né in caso di
rivendicazioni dei soci dalla società.
Articolo
7
Amministrazione e rappresentanza societaria
1.
Soltanto la società personalmente responsabile ha
l'autorizzazione e l'obbligo di amministrare e
rappresentare davanti a terzi la società.
2.
La società personalmente responsabile ed i suoi
organismi sono esentati dalle limitazioni previste
dal c.c. nei rapporti giuridici tra di essa e le
società in accomandita semplice.
Articolo
8
Operazioni giuridiche soggette ad approvazione
Per
eseguire le operazioni societarie qui di seguito
elencate, la società personalmente responsabile ha
bisogno dell' approvazione dell'assemblea dei soci:
a)
approvazione del bilancio;
b)
uscita di soci dalla società come da articolo 14;
c)
costituzione in pegno di una quota della società
come da articolo 18;
d)
liquidazione della società come da articolo 19.
Articolo
9
Assemblea dei soci
1.
Almeno una volta l'anno dovrà essere convocata
un'assemblea generale dei soci per l'approvazione
del bilancio e il rendiconto finanziario nonché per
la determinazione degli utili. La convocazione
dell'assemblea deve avvenire entro e non oltre il 30
settembre dell'anno finanziario successivo, a mezzo
lettera e deve contenere l'elenco delle materie
prima del giorno dell'adunanza.
2.
L'assemblea dei soci è regolarmente costituita per
deliberare, quando in essa è presente o vi è
rappresentato il 50% dei soci.
3.
Le delibere dell'assemblea dei soci vengono prese,
fintanto che per via legislativa o contrattuale non
sia stato stabilito diversamente, con la maggioranza
semplice dei soci presenti (voto pro capite).
L'approvazione
del bilancio risultante dal conto profitti e perdite
(art. 8, lett. a; art. 9, mun. 1 del presente
contratto) avviene in rapporto al fatturato di
acquisto, tenendo presente che: ogni Euro 50.000,00
(Euro cinquantamila/00) tondi di acquisto
tramite la società valgono un voto (voto di
capitale). Determinante a tale scopo è il fatturato
di acquisto dell'anno precedente. Le delibere della
società vengono prese con la maggioranza semplice
dei voti di capitale dei soci presenti.
Per
l'anno di entrata nella società vale la seguente
regola: se il nuovo socio ha fatto parte di un'altra
associazione, viene preso in considerazione il
fatturato, che questo socio non abbia fatto parte di
nessuna associazione, viene preso in considerazione
il 40% dell'intero fatturato di acquisto comprovato
dell'anno precedente.
4.
La società personalmente responsabile gerente (la
società accomandataria amministratrice) partecipa
alle delibere con un voto pro capite o voto di
capitale. Le delibere vengono prese a voto palese.
5.
Per quanto riguarda la convocazione di un'assemblea
dei soci i soci stessi possono rinunciare con voto
unanime al mantenimento di tutte le necessarie
disposizioni di forma e di termini. Dietro assenso
di tutti i soci è possibile prendere decisioni
anche con procedimento scritto a passaggio
circolare.
6.
L'assemblea dei soci viene presieduta
dall'amministratore della società personalmente
responsabile.
7.
Le delibere prese vengono messe a verbale e firmate
dal presidente dell'assemblea dei soci e dagli estesori del verbale stesso. Una copia conforme del
verbale viene inviata ai soci entro 14 giorni. Se
entro ulteriori 14 giorni non viene fatta alcuna
opposizione a mezzo lettera raccomandata presso la
sede della società personalmente responsabile
(=accomandataria), il verbale viene riconosciuto
valido e accettato integralmente in tutti i suoi
punti.
8.
A sostegno dell'attività amministrativa della
società accomandataria gerente viene eletta durante
l'anno finanziario un'assemblea di delegati.
L'assemblea dei delegati è formata come segue:
Tra
i partecipanti all'assemblea dei soci vengono eletti
su proposta dell'assemblea dei soci 20 (venti) soci,
che comprendono l'assemblea dei delegati. Nella
scelta si terrà conto di una scelta rappresentativa
dei delegati rispetto alla provenienza per regione e
rispetto alla grandezza dell'azienda e del
fatturato.
L'assemblea dei delegati si assume i seguenti
compiti:
a)
Azione di supporto e di consulenza verso la società
accomandataria gerente nelle questioni riguardanti
la politica di conduzione aziendale di una certa
importanza.
b)
partecipare all'elaborazione di concetti e strategie
riguardanti questioni specifiche.
c)
elaborazione e determinazione di speciali preventivi
di spesa per la reclamizzazione sopraregionale,
l'ideazione e creazione di materiale illustrativo,
se in via eccezionale in conseguenza di tali spese
ne risulta una riduzione degli utili garantiti ai
soci a norma dell'art. 10, num. 6.
d)
L'elezione dell'assemblea dei delegati avviene ogni
due anni finanziari e il delegato ricopre la sua
carica per lo stesso periodo. Nel caso che uno o più
delegati si ritirino durante il periodo di nomina,
non sono previste nuove nomine sostitutive. La
nomina avviene in successione biennale ossia ogni
seconda assemblea ordinaria dei soci.
e)
Le delibere delle assemblee dei delegati, nella
misura in cui riguardano l'art. 10, num. 6, possono
essere prese solo all'unanimità. Nell'assemblea dei
delegati la società accomandataria gerente ha un
voto di uguale valore.
Articolo
10
Rendiconto finanziario
Premessa:
La società accomandataria gerente è autorizzata e
obbligata a richiedere ai clienti ed ai fornitori contrattuali
della società il 4% (quattro per cento) del
fatturato di acquisto di tutti i soci accomandatari
e a metterlo immediatamente in conto a favore della
società.
1.
La società accomandataria gerente si assume ogni
genere di costi, spese, di investimenti e simili,
sui quali essa stessa decide in prima persona e che
sono necessari per l'ordinaria amministrazione della
società in accomandita. Dalla società essa riceve
come onorario e compenso il 2% ( due per cento) del
fatturato di acquisto di tutti gli accomandanti
presso i fornitori contrattuali e promozionali della
società e in tal modo viene ad essere completamente
coperta la sua attività di amministrazione e di
assunzione dei rischi. La società in accomandita e
i suoi soci non possono essere oberati oltre questo
importo, ad eccezione delle tasse riguardanti la
società e le tasse del socio, al cui trattenimento
e versamento al fisco la società gerente secondo le
norme vigenti è obbligata, con l'aggiunta dei
costi, che la società accomandataria gerente,
nell'interesse dell'associazione ha anticipato.
2.
Gli utili rimanenti vengono poi distribuiti ai soci
nel rapporto in cui questi con il loro fatturato
hanno partecipato al fatturato totale riportato
dalla società. In caso di dubbi farà fede il
fatturato dichiarato dai produttori.
3.
I diritti al pagamento degli utili possono risultare
solo in ragione del denaro introitato. Il diritto al
pagamento entra in vigore solo dopo l'approvazione
del bilancio. Il reddito della società è dato dal
bilancio d'esercizio accertato dopo la detrazione
delle tasse. Prima del pagamento della quota di
utile spettante al socio la società è autorizzata
a detrarre obblighi del socio ancora in pendenza
verso la società degli utili susseguenti.
4.
Qualsiasi concessione di credito o disposizione di
sorta sugli utili maturati dei soci, concessa ai
soci o a terzi, è vietata e non può essere
autorizzata nemmeno con la delibera a maggioranza
dei soci.
5.
Riguardo a tutte le prestazione accessorie e
speciali, quali ad esempio il marketing, il design,
la pubblicità sovra regionale, gli affari di
importazione, le azioni speciali, la
regolamentazione centralizzata e simili, la società
accomandataria gerente può sollevare propri diritti
solamente contro terzi; non è permesso esercitare
azione di rivalsa o di riduzione dello 0,5%
spettante agli accomandanti, salvo che la delibera
unanime dell'assemblea dei delegati renda esecutiva
la riduzione mediante un budget straordinario. La società accomandataria gerente deve
convalidare in forma accertabile e controllabile
all'assemblea dei delegati l'impiego dei mezzi per
il budget straordinario.
Articolo
11
Bilancio annuale
1.
Il bilancio e il conto perdite e profitti deve
essere redatto dalla società a responsabilità
personale nel rispetto delle normative fiscali entro
nove mesi dalla scadenza dell'anno di esercizio.
2.
Nel caso che il bilancio d'esercizio venga
posticipatamente riveduto, specialmente in seguito
ad una revisione fiscale, sarà determinante il
bilancio riveduto.
Articolo
12
Ammissione di nuovi soci
1.
L'ammissione di un socio accomandante avviene
esclusivamente mediante la società accomandataria,
che ne è autorizzata, a condizione che il nuovo
accomandante accetti tutte le condizioni del
contratto.
2.
Il nuovo socio da ammettere nella società non deve
però intaccare il settore economico di raccolta di
un altro socio. Il settore economico di raccolta
viene descritto in dettaglio, in una clausola
complementare a questo articolo, che in tal modo
diventa parte integrante di questo contratto.
3.
Nel caso di un giro di acquisti inferiore a Euro 750.000,00
(Euro settecentocinquantamila/00) all'anno non
sussiste diritto di protezione di zona o di
esclusiva nella zona commerciale relativa. Questa
regola non vale in caso di spostamento di sede,
apertura di filiali, e acquisto di nuovi opifici e
imprese commerciali.
Articolo
13
Diritti e doveri
1.
I soci sono obbligati a trasmettere alla società un
rapporto trimestrale su tutti i loro acquisti fatti
presso i fornitori associati della società e devono
collaborare nella ricerca delle differenze. A tale
scopo dovranno essere compilati dei formulati
standard.
2.
I soci sono obbligati a fornire, su richiesta
dell'amministrazione, un certificato conforme di
solvibilità. A tale scopo possono essere impiegati
bilanci, informazioni di ufficio, informazioni
bancarie e qualsiasi altro certificato referenziale.
I costi di tale documentazione sono a carico del
socio.
3.
I soci non devono trasmettere a terzi segreti
aziendali, di cui sono venuti a conoscenza,
riguardanti altri soci. Ciò vale in special modo
per le condizioni di fornitura e di pagamento
concesse dai produttori contrattuali. Questa
clausola vale anche dopo la fine dell'appartenenza
alla società.
4.
La società elegge ogni volta per la durata di un
anno una commissioni di acquisto. Ogni socio, entrando nella società, si
obbliga a candidarsi in questa commissione. I
compiti di detta commissione sono disciplinati da un
regolamento di gestione separato.
Articolo
14
Dimissione
1.
Il socio può recedere dalla società solamente con
un preavviso di sei mesi alla fine dell'anno solare.
Il primo anno di appartenenza alla società non
viene conteggiato in tal senso.
2.
L'estromissione di un socio da parte della società
può avvenire solo con l'approvazione a maggioranza
semplice dei soci. Il socio da estromettere viene
escluso dalla votazione e dell'espressione del
proprio voto.
3.
Dopo un periodo di appartenenza del socio alla
società di almeno 3 anni vale un preavviso di 12
mesi alla scadenza dell'anno solare. Per
un'appartenenza di 10 anni vale un preavviso di 2
anni alla scadenza dell'anno solare.
4.
Questa regola non è valida in caso di espulsione
straordinaria.
5.
Ogni recessione o revoca ha bisogno della forma
scritta.
Articolo
15
Espulsione straordinaria
1.
Il rapporto societario di un socio può essere
revocato per giusta causa. L'espulsione viene emessa
dalla società accomandataria.
2.
Motivi di giusta causa per l'espulsione sono:
a)
l'apertura di procedimento di fallimento o di
concordato sul patrimonio del socio o sulle sue
attività o anche il rifiuto di tale quota del socio
accomandante, se dette misure non vengono eliminate
entro 6 settimane della loro operatività.
b)
rilascio di dichiarazione giurata del socio
riguardante la sua situazione patrimoniale.
c)
abbandono dell'attività imprenditoriale da parte
del socio.
d)
gravi infrazioni alle norme del presente contratto
societario.
e)
altri gravi motivi, tra i quali in particolare il
continuato ritardo di pagamento dei fornitori
contrattuali.
Articolo
16
Buonuscita
All'uscita
del socio dalla società, qualunque esso ne sia il
motivo, egli riceve in forma di liquidazione il
valore contabile della sua quota, ricavato l'importo
nominale della sua quota di socio accomandante con
in più, come da articolo 10, quanto gli spetta di
diritto sull'utile calcolato al momento della sua
uscita dalla società.
Articolo
17
Morte di un socio o trasferimento della proprietà a
terzi
Nel
caso che l'azienda di un socio venga venduta,
trasformata o in caso di successione passi nelle
mani di altri, il rapporto con la società viene
continuato con i suoi successori.
Articolo
18
Trasferimento e vendita di quote societarie
Nel
caso che un socio esca per un motivo qualsiasi dalla
società senza successore subentrante, allora la
corresponsione della quota del socio accomandante
consegue una corrispettiva, adeguata riduzione del
capitale sociale. La costituzione in pegno di quote
societarie e la costituzione d'usufrutto sono
possibili solo dietro approvazione da parte della
società. Il trasferimento con corrispettivo e senza
corrispettivo di quote del socio accomandante tra
persone viventi, come anche in caso di morte, è
possibile solo con il consenso della società. In
caso di rifiuto di assenso il socio esce dalla
società. Al posto della quota del socio
accomandante subentra la corrispondente quota di
ritiro o di rescissione.
Articolo
19
Liquidazione della società
In
caso di liquidazione della società, essa avviene
tramite la ditta individuale. La liquidazione ha
bisogno dell'approvazione all'unanimità dei soci.
Articolo
20
Disposizioni generali
1.
Modifiche del presente contratto societario
necessitano del voto dell'assemblea dei soci con i
3/4 di maggioranza, mediante voto pro capite dei
soci presenti. Esse necessitano in ogni caso della
forma scritta.
2.
Nel presente contratto, fintanto che non vengano
assunte disposizioni derogatorie, valgono le
disposizioni legislative del diritto italiano.
3.
Per tutte le liti o controversie dei soci,
riguardanti gli obblighi contrattuali, è foro
competente il Tribunale.
4.
Nel caso che una clausola del presente contratto
fosse legalmente non valida, essa verrà sostituita
con un altro regolamento, che economicamente si
avvicini il più possibile alla disposizione
invalida. L'operatività e la validità giuridica
delle rimanenti disposizioni non vengono pertanto
modificate.
5.
I costi di questo contratto e la sua applicazione
sono a carico della società.
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Fornitori ed Utilizzatori
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